Sono passati due anni circa da quando abbiamo iniziato a seguire le vicende legate al modem libero e finalmente possiamo annunciare la libertà di scegliere e usare il modem preferito per navigare, arrivata con la delibera 348/18/CONS di Agcom. L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha recepito e approvato il regolamento europeo sull’uso del modem/router e si è espressa in favore della liberalizzazione, in linea con i principi della net neutrality.
L’ultima mossa di Agcom prima della pubblicazione della delibera è stata una consultazione pubblica con la quale raccogliere pareri e necessità di tutte le realtà coinvolte, a partire dai provider, per poter deliberare dopo aver discusso l’approvazione. Salutiamo l’arrivo del modem libero come provider che ha sempre garantito questa libertà e in questo post analizziamo la delibera per evidenziare i suoi punti principali e per provare a capire cosa succederà nei prossimi mesi.
La delibera di Agcom sul modem libero
Le quindici pagine della delibera 348/18/CONS di Agcom ripercorrono tutti i punti salienti della vicenda modem libero, a partire dal quadro giuridico di riferimento: la norma da considerare è contenuta nell’articolo 1, comma 1, 2 e 3 del del Regolamento UE n. 2015/2120 che “disciplinano il diritto degli utenti finali di utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta e di stipulare accordi con tali fornitori di servizi di accesso a Internet che non limitino l’esercizio di tale diritto, nonché il divieto per i fornitori di servizi di accesso a Internet (anche “ISP”) di effettuare discriminazioni di traffico in base alle applicazioni, ai servizi utilizzati o forniti, o alle apparecchiature terminali utilizzate”.
L’uso libero del modem/router come apparecchiatura terminale di proprietà dell’utilizzatore impone ovviamente che il provider che fornisce la connessione a Internet comunichi a ogni cliente i requisiti tecnici per configurare l’accesso e utilizzare la rete. Agcom, al punto 2 della delibera (“Le valutazioni dell’Autorità”), esplicita che le offerte devono essere trasparenti ed elencare nei dettagli tutte le voci di costo presenti e che l’utente che sceglie di utilizzare il proprio modem/router debba essere in grado di accedere anche ai servizi aggiuntivi come per esempio il VoIP: se così non fosse, infatti, significherebbe che la scelta del terminale per la connessione sarebbe influenzata proprio dalla capacità di accesso ai servizi desiderati e non più completamente libera.
Il testo della delibera esplicita questi requisiti e approfondisce l’utilizzo del modem libero e di seguito riportiamo alcuni dei punti fondamentali:
- Il modem/router scelto dall’utente deve essere conforme alla normativa europea e nazionale e la delibera comprende tutti i terminali utili per le connessioni “via cavo, fibra ottica o via elettromagnetica”
- Il provider scelto per la connessione deve fornire tutti i parametri necessari per la configurazione del modem, per l’uso di tutti i servizi aggiuntivi desiderati e acquistati, senza oneri aggiuntivi e vincoli tecnici
- Se il modem fa parte della fornitura prevista dal contratto, il provider deve indicare in modo chiaro e comprensibile le eventuali restrizioni (approvate da Agcom), come viene monitorato e gestito il consumo di dati e i servizi accessori (installazione, collaudo, manutenzione del modem), separati dal servizio di attivazione e fornitura del collegamento a Internet
- Se il modem è fornito a pagamento dal provider, devono essere indicati i costi relativi all’installazione, le modalità di fatturazione, le rate del noleggio del modem e per l’eventuale riscatto, “dando evidenza separata, anche nei documenti di fatturazione, dei costi sottostanti al valore del bene rispetto a quelli dei servizi di installazione, assicurazione, manutenzione, assistenza” (Articolo 4). Se il riscatto è un’opzione prevista, la cessazione dell’abbonamento deve coincidere con lo “sblocco” del modem
- Se il provider prevede un’offerta con fornitura a pagamento del modem, deve predisporre la stessa offerta che non lo includa o rendere opzionale la scelta del modem
Le offerte che prevedono la fornitura del modem in comodato d’uso gratuito devono riportare qualsiasi voce sia a pagamento, per esempio l’assistenza e la manutenzione, e non devono imporre alcun costo per la restituzione del modem in caso di recesso dall’offerta
Cosa succede a chi ha già un contratto attivo e sta pagando il modem
I provider che impongono l’uso del modem a pagamento hanno 120 giorni dalla pubblicazione della delibera (18 luglio 2018) per:
- proporre agli abbonati una variazione di offerta che preveda l’uso gratuito del modem o non vincoli all’uso del modem scelto dal provider stesso
- permettere il recesso dal contratto senza oneri: l’utente che recede ha il solo obbligo di restituire il modem al provider
I provider che forniscono il modem a titolo gratuito devono adeguare le condizioni e le informazioni contrattuali per assecondare la delibera entro 90 giorni dalla pubblicazione.
È bene ricordare che Agcom garantisce 60 giorni di tempo dalla pubblicazione della delibera per gli eventuali ricorsi.
Più in generale, come sempre, consigliamo la lettura delle condizioni contrattuali sui documenti di trasparenza tariffaria obbligatori per ogni provider: sono i documenti di riferimento per controllare ogni voce di costo dell’offerta presa in considerazione, per decidere se chiedere altri chiarimenti proprio su queste voci e per ricavare il costo finale complessivo dell’offerta.